Come adeguare lo statuto secondo la riforma dello sport

Giovedì, 11 Maggio 2023 21:21

In previsione dell’entrata in vigore della riforma dello sport il 1° Luglio , le associazioni e le società sportive sono alle prese con i processi di riorganizzazione e revisione dei modelli organizzativi.

Per le modifiche da apportare allo statuto dovrà essere convocata l’assemblea straordinaria dei soci . Le assemblee straordinarie delle SSD e cooperative nonché quelle ASD dovranno assumere la forma di atto notarile per il quale risulta necessario la convocazione del notaio di riferimento per mettersi d’accordo sia sulle modalità che sulle tempistiche. La riforma dello sport che entrerà in vigore a breve non prevede un termine per l’adeguamento degli statuti.  

Per l’adeguamento dello statuto vengono richieste delle clausole

  • La specificazione delle attività principali e la previsione di eventuali attività diverse : nell’oggetto sociale dovrà essere specificato, da parte dei sodalizi sportivi l’ organizzazione e la gestione delle attività sportive dilettantistiche. Gli stessi potranno esercitare attività “diverse” solo se 1 l’atto costitutivo o lo statuto lo prevedevano e lo consentano siano di tipo strumentale e secondario, ovvero quelle attività che il sodalizio svolge con l scopo di finanziare l’attività sportiva. Qualora lo statuto non preveda l’esercizio delle stesse, codeste a partire dall’entrata in vigore della riforma non potranno più essere esercitate. Per l’esercizio delle attività “ diverse” è prevista l’imposizione di un limite quantitativo il quale non può superare il 30 %  delle complessive o il 66%  dei costi totali. Questi limiti non sono applicabili alle entrate che fanno riferimento alle sponsorizzazioni , promo pubblicitarie ecc. legate sia alla formazione di atleti che alla gestione di impianti e strutture sportive.
  • Incompatibilità : per incompatibilità si fa riferimento all’incompatibilità per gli amministratori di asd e ssd per la possibilità di ricoprire cariche in asd o ssd diverse dalla loro, o affiliate alla FSN, EPS, O DSA. Questo divieto sarà attivo a partire dall’entrata in vigore della riforma verrà esteso a  qualsiasi carica dello stesso organismo di affiliazione.
  • Distribuzione parziale degli utili: Per le ssd a r.l o cooperative, si potranno distribuire gli utili non superiore al 50% degli utili prodotti rientrando nel limite del tasso di interesse degli utili fruttiferi aumentato di 2,5 punti ma escludendo il limite del 50% di quelli prodotti. Per le cooperative  si prevede una distribuzione degli utili aumentati di 2,5 escludendo il limite del 50% di quelli prodotti ; in vece per le SSD si prevede che , la quota distribuibile vari dal 50% all’80%.
  • L’aumento del capitale sociale gratuito e il rimborso delle quote: Alla parziale distribuzione degli utili, le società possono destinare una quota degli stessi utili , nel limite del 50% ad un aumento gratuito del capitale sociale.

 Le ssd a r.l o cooperative verrà data la possibilità di un rimborso al socio del capitale versato ed in caso rivalutato.

Nel caso in cui si aderisca alla de-commercializzazione dei corrispettivi specifici ai sensi dell’ex art. 148 T.I.U.R. si prevede il divieto totale di  distribuzione, diretta e indiretta, degli utili di esercizio. Da ciò ne deriva che la previsione statuaria parziale di distraibilità dei proventi e di rimborso della quota prevederà l’adattamento sia all’IVA che alle imposte dei compensi incassati per l’esercizio dei corsi sportivi.

  • Divieto di lucro e significato di lucro indiretto: viene sottolineato l’obbligo di destinare i proventi e avanzi di gestione all’esercizio dell’attività statuaria o crescita del patrimonio , con il divieto di distribuire, anche in modo indiretto di proventi, fondi , riserve e fondi di gestione. Il suddetto divieto di distribuzione si rifà all’ex art. 90 l.289/2002 dove viene previsto : i soggetti “monitorati” non sono solo i soci e associati, ma vengono anche ricompresi lavoratori, collaboratori, amministratori ed ulteriori componenti di organi sociali, anche nel caso in cui sia receduti o in caso di scioglimento individuale del rapporto. 2 Sono individuate delle soglie quantitative le quali prevedono il presupposto di distribuzione indiretta di proventi attraverso l’applicazione dell’art. 3 co.2 e 2 bis  del D.lgs. 112/2017, anche nel settore sportivo.  L’ammontare dei compensi erogati non dovranno superare il 40%, sia per quanto riguarda gli amministratori che i collaboratori e lavoratori di quelli stabili dal CCNL  per le stesse qualifiche.

Gli enti sportivi dilettantistici  avranno la possibilità di acquisire non solo la forma giuridica di Enti del Terzo Settore ma anche quella di impresa sociale. Nel caso in cui, l’ente sportivo dilettantistico voglia assumere la veste giuridica di ETS , negli statuti dovranno essere inserite le clausole previste da entrambe le normative.

  1. Gli ETS che esercitano attività sportive dovranno essere iscritti non solo a RUNTS ma anche al RAS
  2. Caso in cui l’ETS sia iscritto anche al RAS , verranno applicate le disposizione del d.lgs. 36/2021 in relazione all’attività sportiva esercitata.
  3. Nel caso in cui l’ETS abbia la forma di Impresa Sociale , ad essi non verrà applicato il requisito di svolgere l’attività sportiva come attività principale
  4. Un ETS iscritto al RUNTS applicherà il regime del Terzo Settore, ad eccezione della possibilità di ricorrere alla nuova disciplina del lavoro sportivo i relazione all’attività sportiva.